L’INPS attraverso il Messaggio n. 3495, emanato il 14 ottobre 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’erogazione dell’assegno mensile per gli invalidi civili.
Ricordiamo che l’art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 prevede che “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile…”
A seguito delle modifiche legislative intervenute negli anni, il suddetto assegno viene erogato in 13 rate mensili in favore di persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% e che non svolgano attività lavorativa (per il 2021 l’importo spettante è di euro 287,09 e il limite di reddito personale è di euro 4.931,29).
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 329 del 2002 ha poi stabilito che il requisito di non collocazione al lavoro, può essere concesso anche dalla frequenza scolastica. Sulla scorta di tale decisione, l’INPS con la circolare n. 157/2002, ha disposto pertanto anche l’erogazione a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento.
Inoltre, per un certo periodo, lo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l’erogazione dell’assegno in questione era considerato al pari dell’inattività lavorativa e, pertanto, non ostativo dell’iscrizione al collocamento.
La Corte di Cassazione, invece, con diverse pronunce (e in ultimo con la sentenza n. 18926/2019) era già intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa affermando che il mancato svolgimento della stessa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha rilevato che, “in materia di assegno di invalidità civile, il requisito della “incollocazione” al lavoro, con la modifica introdotta dalla Legge n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, è cambiato, nel senso che ciò che si richiede è semplicemente lo stato di inoccupazione”.
Ora l’INPS, in considerazione della giurisprudenza succedutasi nel tempo, con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre u.s., ha precisato che lo svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito prodotto, preclude il diritto all’assegno mensile d’invalidità civile che sarà, quindi, riconosciuto – fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge – solo nel caso di accertata effettiva inattività lavorativa del beneficiario.