Un Lavoratore che non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali e che cessa il proprio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la Sentenza del 20 luglio 2016 emessa a seguito di controversia – tra un dipendente pubblico dimissionario ed il proprio Datore di Lavoro – avvenuta in Austria.
La controversia trae origine dalla richiesta del Lavoratore (cessato dal servizio per pensionamento) inoltrata al proprio Datore di Lavoro e concernente il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute. Il Datore di Lavoro (una Pubblica Amministra zione di Vienna) ha respinto la richiesta, sostenendo che ‐ ai sensi della normativa sul lavoro pubblico ‐ un Lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non godute. Il Lavoratore ha, quindi, presentato ricorso al Tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi in merito e più specificatamente sulla compatibilità della normativa nazionale austriaca con i principi delle Direttive dell’UE in materia.
Nell’esaminare il caso, la Corte richiama la Direttiva europea n. 2003/88 che prevede che ogni Lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, diritto riconosciuto a ogni Lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Inoltre, sempre secondo la Corte, il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Pertanto, la circostanza che un Lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire un’indennità finanziaria corrispondente alle ferie annuali non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di conseguente impossibilità, da parte del Lavoratore, a usufruire delle ferie annuali, il Lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.