Importantissima presa di posizione della Corte di Cassazione, sezione Lavoro.
Con le recenti sentenze n. 20540 e n. 20545 del 13 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel decidere su un licenziamento applicato secondo le diposizioni della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, la c.d. “Legge Fornero”, ha indirettamente fornito anche una prima, importante, interpretazione della disciplina di cui al Decreto che introduce nel nostro ordinamento il “Contratto di lavoro a tutele crescenti” (Decreto Legislativo n. 23/2015, emanato in attuazione della Legge-Delega n. 183 del 10 novembre 2014, meglio conosciuta come “Jobs Act”).
La Corte di Cassazione fa intendere che, anche in presenza delle norme derivanti dal Decreto “Tutele crescenti”, la reintegrazione (ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) sarà dovuta sempre che il licenziamento sia fondato su fatti “non-illeciti”, in quanto il fatto “non-illecito” equivale a fatto “inesistente” e non basta, quindi, il solo accertamento del fatto “materiale” (fatto vero).
Nel caso di specie il licenziamento si fondava sul fatto che il Lavoratore era stato scortese con l’Amministratore delegato dell’Azienda per cui lavorava, in base al seguente ragionamento: la violazione delle regole di compostezza farebbe perdere il posto se i fatti sono veri e accertati.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015, ha, invece, dichiarato che i fatti erano espressivi di atteggiamenti semmai contrari alle regole della compostezza e degli usi mondani, ma privi di rilevanza giuridica.
Scarica la sentenza n.20540 del 13 Ottobre 2015
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