La Legge n. 638 (art. 13) dell’11 novembre 1983 e la Legge n. 412 (art. 16) del 30 dicembre 1991 prevedono pure per i Dipendenti privati la possibilità di usufruire di prestazioni idrotermali da svolgersi anche al di fuori dei periodi di congedo ordinario e di ferie annuali. Tale possibilità è garantita solo per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su prescrizione del medico specialista dell’ASL o dell’INAIL.
Il permesso per cure termali non può superare i 15 giorni all’anno. Il periodo di 15 giorni (non frazionabile) ricomprende sabato, domenica e giorni festivi ricadenti tra le giornate di cura.
Le patologie che possono attualmente trovare beneficio dalle cure termali, per come previsto dall’elenco allegato al DPCM del 12 gennaio 2017, sono le seguenti:
– REUMATICHE: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari;
– DELLE VIE RESPIRATORIE: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico);
– DERMATOLOGICHE: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative), dermatite seborroica ricorrente;
– GINECOLOGICHE: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.;
– O.R.L.: rinopatia vasomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;
– DELL’APPARATO URINARIO: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
– VASCOLARI: postumi di flebopatie di tipo cronico;
– DELL’APPARATO GASTROENTERICO: dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.
I Dipendenti invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ciechi, sordomuti ed invalidi civili con una percentuale superiore a due terzi, possono richiedere il permesso anche per l’effettuazione delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, presentando certificazione rilasciata da un medico specialista dell’ASL da cui risulti che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata all’attuale stato d’infermità da cui deriva l’invalidità.
Le pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo hanno stabilito che il mantenimento della retribuzione nel periodo di permesso per cure termali presuppone la presentazione, da parte dell’interessato, di apposita prescrizione prodotta dal medico specialista della ASL, da cui si evinca la sussistenza di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che – pur a prescindere da una situazione di indifferibilità – possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente.
Il permesso per cure termali deve essere fruito dal Dipendente entro 30 giorni dalla prescrizione medica ed è assimilabile all’assenza per malattia. Il periodo di fruizione del permesso per le predette cure non può né precedere né seguire la fruizione delle ferie ordinarie (la distanza tra le ferie e i permessi per cure termali non può essere inferiore a 15 giorni).
Inoltre, evidenziamo che – poiché il permesso per cure termali non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del Datore di lavoro, il quale può solo verificare la completezza della documentazione medica presentata dalla Lavoratrice o dal Lavoratore – non è previsto alcun obbligo di preavviso a carico del Dipendente. E’ comunque buona prassi che il Dipendente comunichi al Datore di lavoro l’inizio del periodo di fruizione del permesso in questione non appena in possesso della relativa documentazione medica e della prenotazione presso la Struttura termale. In ultimo, precisiamo, che il Datore di lavoro può richiedere al proprio Dipendente il certificato attestante l’avvenuta effettuazione delle cure termali.