Con la risoluzione n . 65/E del 2 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche è possibile anche per i contributi che i pensionati versano al Fondo sanitario integrativo, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico.
La risoluzione fa riferimento a una particolare categoria di pensionati (gli ex dipendenti di un gruppo bancario) che, mantenendo l’iscrizione al Fondo sanitario integrativo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, versano una quota di contributo anche per i familiari non fiscalmente a carico.
Al fine di verificare la deducibilità del contributo in questione, la risoluzione richiama opportunamente una precedente “pronuncia” della stessa Agenzia delle Entrate (la risoluzione n.293/E del 2008) che aveva già chiarito che i contributi versati alle Casse di assistenza sanitaria (che prevedono la possibilità per gli ex Lavoratori di rimanervi iscritti, anche dopo la cessazione dal servizio) sono deducibili a condizione che sia rinvenibile un collegamento diretto tra il versamento e la posizione di ogni singolo pensionato.
Pertanto, con riferimento al caso specifico, in cui il Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario è riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che la contribuzione versata in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico è deducibile dal reddito.
Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.65 del 02/08/2016