Proroga dei termini di presentazione della domanda
Con riferimento all’assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, in attesa dell’entrata in vigore del cosiddetto assegno unico universale, l’INPS, attraverso il Messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, ha comunicato importanti novità circa il termine di presentazione delle domande per l’ottenimento del predetto assegno.
Ricordiamo che sempre l’INPS con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 ha fornito le indicazioni relative alle caratteristiche, ai requisiti, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande per l’accesso all’assegno temporaneo per i figli minori.
In particolare, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 si prevedeva la corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 e che per le domande successive al 30 settembre 2021, la corresponsione dell’assegno doveva decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Ora l’INPS comunica che con il Decreto Legge del 30 settembre 2021, n. 132, il termine sopra indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021.
Pertanto, per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Nel caso di domanda presentata successivamente al 31 ottobre 2021, l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Infine precisiamo che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda per l’ottenimento dell’assegno temporaneo, resta fissato, come originariamente previsto, al 31 dicembre 2021.