Con riferimento al congedo straordinario (cosiddetto “Congedo Covid-19”) per i genitori con figli studenti in quarantena e di età inferiore ai 14 anni (vedi IL PUNTO SU n. 15 del 19/10/2020), l’INPS con la circolare, emanata il 20 novembre u.s., ha precisato le nuove previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020. Ecco una sintesi delle principali novità intervenute.
E’ stata elevata sino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa (in quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo solo al proprio Datore di lavoro). Rimane, ovviamente, indennizzabile (indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal Lavoratore) il congedo per quarantena del figlio con età inferiore ai 14 anni.
E’ stata ampliata la possibilità di avvalersi (a partire dal 29/10/2020) del congedo di cui trattasi (sempre nei casi in cui i genitori non possono prestare servizio in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (la sospensione deve essere disposta con un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche). Con riferimento alla compatibilità della fruizione, con l’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza, è confermata l’incompatibilità del congedo con:
- il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
L’INPS ha poi precisato che, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
E’ data la possibilità di fruire (a partire dal 14/10/2020) del congedo per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (per poter fruire del congedo anche nei predetti casi di contatto, resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente).
Infine, tra l’altro, l’INPS ha anche precisato che la fruizione del congedo in questione è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992.