Con la Legge n. 145/2018 è stato istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati dalle Banche (e dalle loro controllate) poste in liquidazione coatta, dopo il 16/11/2015 e prima del 1/1/2018, per violazioni degli obblighi d’informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza previsti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF). Sono indennizzabili le azioni/obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
Possono presentare domanda per l’indennizzo le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale, le microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro in possesso delle azioni/obbligazioni subordinate delle Banche suddette alla data del provvedimento della loro messa in liquidazione.
Possono, inoltre, beneficiare dell’indennizzo i successori per causa di morte dei risparmiatori che hanno acquisito la titolarità dei suddetti strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i familiari dei risparmiatori costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai risparmiatori, a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
Agli aventi diritto spetta un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria se ricorrono una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà al 31/12/2018 di valore inferiore a 100.000,00 euro, esclusi gli strumenti finanziari dicui all’art. 1, comma 494, della Legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione sulla vita;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Nell’erogazione degli indennizzi è data priorità a quelli d’importo non superiore a 50.000,00 euro.
Non hanno diritto all’indennizzo le cosiddette “controparti qualificate” (ad esempio Sim, Imprese di investimento e assicurative, le Banche, i Fondi pensione, ecc.) ed i “clienti professionali” (clienti con competenza in materia d’investimenti bancari). È, altresì, escluso dagli indennizzi chi dal 1/1/2007 ha avuto incarichi negli organismi societari o di alta dirigenza delle Banche.
L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni entro il limite massimo complessivo di 100.000,00 euro per ciascun avente diritto. Per quanto riguarda le obbligazioni subordinate, l’indennizzo è determinato nella misura del 95%, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di 100.000,00 euro per ciascun avente diritto.
Le domande d’indennizzo debbono essere presentate a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni successivi, per il tramite del portale web “fondoindennizzorisparmiatori.consap.it”. Sullo stesso portale è possibile reperire ulteriori informazioni di dettaglio in materia.