Riteniamo utile ricordare ai Colleghi alcune previsioni, contenute nel CCNL del Credito, in materia di trasferimento della/del Lavoratrice/Lavoratore ad altra sede di lavoro ubicata in Comune diverso.
Il trasferimento può essere disposto dall’Azienda per esigenze tecniche, organizzative e produttive e lo stesso deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso nei termini di seguito indicati.
PER LE AREE PROFESSIONALI IL TRASFERIMENTO E’ DISPOSTO CON UN PREAVVISO:
– non inferiore a 15 giorni di calendario per distanze fino a 30 km;
– non inferiore a 30 giorni di calendario per distanze superiori a 30 Km.
L’Azienda ha facoltà, durante il periodo di preavviso, di inviare il Personale presso la nuova sede utilizzando lo strumento della missione (con il riconoscimento, quindi, di rimborso spese e di diaria).
PER I QUADRI DIRETTIVI IL TRASFERIMENTO E’ DISPOSTO CON UN PREAVVISO:
– non inferiore a 45 giorni di calendario qualora il Dipendente abbia familiari conviventi o parenti verso i quali sia tenuto agli obblighi degli alimenti;
– non inferiore a 30 giorni di calendario per gli altri casi.
Ove l’Azienda, per ragioni di urgenza, sia impossibilitata a rispettare i suddetti termini di preavviso, al Dipendente spetta una un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i giorni di preavviso non fruiti.
Con riferimento sempre al preavviso, evidenziamo che, in caso di trasferimento, non hanno validità le lettere generiche di preavviso; la comunicazione deve contenere sempre la data di decorrenza del trasferimento e la destinazione; il calcolo del periodo di preavviso decorre dal giorno dell’avvenuta ricezione, da parte dell’interessato, della lettera con cui viene disposto il trasferimento.
Inoltre, per i trasferimenti superiori ai 30 Km di distanza del Personale appartenente alle Aree Professionali è necessario il consenso dell’interessato, qualora lo stesso abbia compiuto 50 anni di età e 22 di servizio; per i trasferimenti dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello superiori a 50 Km di distanza è necessario il consenso dell’interessato, qualora lo stesso abbia compiuto 52 anni di età e maturato 22 anni di servizio. Le predette limitazioni non si applicano in caso di Personale preposto e da preporre a succursali, comunque denominate.
In caso di trasferimento della sede di lavoro che comporti l’effettivo cambio di residenza del Dipendente, il CCNL prevede per le Aree Professionali (art. 115) e per la categoria dei Quadri Direttivi (art. 93) tutta una serie di trattamenti economici (a titolo non esaustivo: rimborso spese di viaggio, di trasporto del mobilio, della perdita eventuale di canone di locazione, giorni di diaria per il tempo necessario per il trasloco).
Infine, ricordiamo che gli Accordi sottoscritti a livello di Gruppo e/o aziendale possono prevedere per il Personale ulteriori e più vantaggiose condizioni economiche e normative.