Con il rinnovo del CCNL del Credito, siglato il 19 dicembre 2019, è stata prevista specifica disciplina in tema di diritto alla disconnessione, in pratica il diritto di ogni Lavoratrice e Lavoratore al riposo una volta terminato l’orario di lavoro e al potersi dedicare, senza “indebite interferenze aziendali”, alla propria vita privata. Considerata la notevole portata della previsione contrattuale sulla materia, riportiamo di seguito quanto previsto dal vigente CCNL.
“La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la vita privata della/del Lavoratrice/Lavoratore.
A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:
– l’utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della/del Lavoratrice/Lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei periodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza;
– è opportuno che le comunicazioni tramite strumentazione telematica risultino di contenuto sintetico e chiaro, evitando l’inoltro massivo a soggetti non direttamente interessati dalle comunicazioni medesime;
– le comunicazioni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccezionali esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;
– fuori dell’orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non è richiesto alla/al Lavoratrice/Lavoratore l’accesso e connessione al sistema informativo aziendale; la/il Lavoratrice/Lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali. L’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la/il Lavoratrice/Lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Restano ferme eventuali specifiche esigenze.”