Con riferimento al Bonus di 200,00 euro – previsto dal Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti” – spettante a Lavoratori, disoccupati e pensionati, l’INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno scorso ha chiarito che lo stesso è riconosciuto anche alle Lavoratrici e ai Lavoratori in esodo e percettori dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà del settore Credito.
Il succitato Bonus, per come precisato dall’INPS, è erogato d’ufficio, unitamente alla rata relativa alla mensilità di luglio 2022, senza che il Lavoratore in esodo debba presentare alcuna istanza.
Il requisito reddituale per i percettori di assegno straordinario erogato dai Fondi di Solidarietà rimane fissato nel limite massimo di 35.000,00 euro lordi annui percepiti nel 2021 (la somma da considerare è, dunque, l’importo lordo erogato dal Fondo di Solidarietà nell’anno 2021 e assoggettato a tassazione separata).
L’INPS, sempre attraverso la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha anche comunicato che gli utenti possono verificare online, sul sito www.inps.it, l’esito dell’erogazione del Bonus in questione accedendo, dalla sezione “MY INPS”, all’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”. La predetta procedura consentirà di visualizzare l’esito dell’erogazione del Bonus e anche le motivazioni della sua eventuale mancata erogazione nel mese di luglio 2022.
L’utente “che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2020.”