Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 8 settembre 2020 n. 111 sono state introdotte delle misure urgenti di sostegno all’avvio dell’anno scolastico connesse all’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Tra le misure previste rientra la possibilità, sino al 31/12/2020, per i genitori Lavoratori dipendenti di poter svolgere la prestazione lavorativa in smart-working per tutto o parte del periodo di durata della quarantena del proprio figlio disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Qualora l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile (smart-working), ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, usufruendo di un congedo (anche ad ore). In caso di congedo straordinario l’indennità spettante è pari al 50% della retribuzione percepita dal Lavoratore e i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa. La misura è prevista per i Lavoratori dipendenti con figli conviventi con età inferiore ai 14 anni.
Di seguito, si riportano i casi di compatibilità tra il suddetto congedo e le altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo stesso:
a) in caso di malattia di uno dei genitori;
b) in caso di congedo di maternità/paternità dei Lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo per quarantena del figlio studente nel caso in cui la stessa quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità;
c) la fruizione del congedo in questione è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore;
d) in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo;
e) la fruizione del congedo da parte del genitore è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n.13 del 4/9/2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
f) è possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi o del congedo straordinario ex Legge 104/1992; g) la fruizione del congedo è compatibile con i casi in cui l’altro genitore sia destinatario di patologia invalidante (art. 3, comma 3 ex Legge 104/1992) o d’invalidità al 100% o di pensione di inabilità.
Questi, invece, i casi di incompatibilità:
a) il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori;
b) il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore;
c) la fruizione del congedo non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore dei c.d riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio;
d) il congedo non può essere fruito se l’altro genitore risulta essere disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa;
e) il congedo non può essere fruito se l’altro genitore non svolge attività lavorativa beneficiando di somme a titolo di sostegno al reddito (ad es. CIGO, CIGS, NASpI, ecc.); f) è incompatibile la fruizione del congedo nel caso in cui il richiedente, o l’altro genitore, svolgano attività in modalità agile; g) la fruizione del congedo è incompatibile nel caso in cui l’altro genitore risulta in pausa contrattuale (parttime o lavoro intermittente).
Il beneficio del congedo straordinario è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro sul bilancio statale.
La domanda di congedo straordinario “COVID-19” (usufruibile per le intere giornate o ad ore) deve essere presentata in modalità telematica tramite il portale web dell’INPS se si è in possesso del codice PIN (oppure di SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact center dell’INPS o attraverso i servizi offerti dai Patronati. In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena del figlio, disposto dall’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Nei prossimi numeri de IL PUNTO SU… si continuerà a fornire ai Colleghi una costante informativa sulle misure introdotte a sostegno della famiglia e del lavoro a seguito della pandemia.