Il lavoro straordinario prestato in un giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale. Tale previsione è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 132 emessa il 6 aprile 2016.
Il caso da cui trae origine la controversia, oggetto poi di attenzione da parte della Corte Costituzionale, è quello relativo ad una serie di ricorsi presentanti da lavoratori dipendenti al Tribunale Amministrativo della Lombardia finalizzati ad ottenere il riconoscimento del compenso economico per le ore di straordinario svolto nella giornata festiva, nonché il risarcimento del danno da “usura psicofisica” subito.
Il TAR Lombardia aveva rigettato le pretese di pagamento dei ricorrenti, discostandosi dall’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato ritenuto incompatibile con quello espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 6 ottobre 1998, n. 9895, per cui il lavoro prestato il settimo giorno consecutivo, quando è rispettata la cadenza di un giorno di riposo settimanale, non è ontologicamente qualificabile come lavoro straordinario. Pertanto il TAR aveva concluso che, allo svolgimento del normale orario di lavoro nel giorno festivo, deve far seguito un giorno di recupero, rimanendo impregiudicata la questione, da risolvere in sede di contrattazione collettiva, circa l’entità della retribuzione supplementare che compensa la “penosità” del lavoro prestato in una giornata generalmente destinata al riposo.
In secondo grado, presso il Consiglio di Stato, si era costituito il Ministero della giustizia chiedendo il rigetto degli appelli prodotti dai Lavoratori e la conferma delle sentenze impugnate sulla base della intervenuta norma, sospettata di incostituzionalità, che interpretava le disposizioni dei decreti di recepimento della contrattazione collettiva nel senso ritenuto dal TAR Lombardia.
Il Consiglio di Stato ha quindi, successivamente, rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha concluso che la questione è infondata dal momento che la norma in questione ha una reale portata interpretativa, dato che il trattamento da riservare alle ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario era suscettibile di una duplice possibilità interpretativa: facendo riferimento alla durata dell’orario di lavoro di 36 ore settimanali, il parametro del computo delle ore di straordinario sarebbe stato giornaliero, mentre valorizzando il termine “giornaliero” utilizzato dal legislatore, il parametro dell’orario risulterebbe riferito solo alle ore eccedenti il servizio prestato nella giornata festiva.
La Consulta, quindi, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 476, della legge n. 147/2013 che dispone che l’articolo 10 del DPR n. 170/2007 e l’articolo 11 del DPR n. 163/2002 devono interpretarsi nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.