Con la circolare n. 106 del 23 settembre 2020, l’INPS ha reso nota la possibilità, per il Lavoratore dipendente anche del settore privato, di poter comunicare – attraverso il portale dello stesso Istituto di previdenza – il cambio d’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia, al fine della possibile effettuazione della visita medica di controllo domiciliare.
In pratica, d’ora in poi il Lavoratore potrà accedere al portale dell’INPS e cliccare alla sezione “Servizi online”, quindi “Sportello al cittadino per le VCM” ed infine “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” per comunicare – durante lo stesso periodo di malattia – il diverso indirizzo di reperibilità rispetto a quello notificato precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o con altra comunicazione.
Con riferimento al singolo certificato di malattia in corso di prognosi e precedentemente prodotto, la già menzionata procedura telematica consente al Lavoratore, oltre di comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità (funzione “Comunica indirizzo reperibilità”), anche la possibilità di consultare tutti i precedenti indirizzi già eventualmente comunicati all’INPS (funzione “Indirizzi comunicati”).
Come precisato dall’INPS, sempre con la suddetta circolare, “ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate e che ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo”.
Infine, l’INPS ha evidenziato che tale nuovo servizio online non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei Lavoratori dipendenti nei confronti dei propri datori di lavoro.