Con decorrenza 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei Lavoratori dipendenti delle aziende del settore privato (non agricolo) devono essere presentate direttamente all’INPS. Sempre da tale data, inoltre, la domanda deve essere inoltrata dal Lavoratore all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
L’INPS ha poi precisato, attraverso la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, che le domande già presentate al Datore di lavoro entro il 31 marzo 2019 (con il modello “ANF/DIP”), per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate ma saranno gestite ancora dai Datori di lavoro.
L’INPS ha infine specificato che le domande presentate in via telematica a decorrere dal 1° aprile 2019 saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
Come detto, quindi, la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
– WEB: tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– PATRONATI o altri Intermediari abilitati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.