Il Ruolo e l’Autonomia del Medico Competente in Azienda
Soprattutto in questa fase emergenziale dovuta alla pandemia, è emersa in modo più visibile e centrale la figura del medico competente in Azienda. E’ il caso, allora, di ricordare il ruolo e i compiti di tale figura.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce obblighi e funzioni del medico competente in materia di tutela dei Lavoratori sul luogo di lavoro. A seguire una brevissima sintesi delle principali previsioni contenute del predetto Decreto.
Il medico competente deve operare secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale e non deve seguire le istruzioni del Datore di lavoro, rispetto al quale deve, invece, mantenere autonomia e terzietà. E’ compito del medico competente stabilire, anche su richiesta del Lavoratore, la frequenza delle visite mediche e/o la necessità di sottoporlo a ulteriori indagini diagnostiche in base anche alla “valutazione del rischio” e delle condizioni di salute dello stesso Lavoratore sottoposto a sorveglianza.
Il medico competente è tenuto a programmare ed effettuare la “sorveglianza sanitaria”; istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità la “cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore” rispettando il principio del “segreto professionale”.
Il medico competente è l’unica figura legittimata a trattare, in piena autonomia e competenza tecnica, i dati personali di natura sanitaria indispensabili per lo svolgimento della funzione di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Datore di lavoro non può trattare i dati personali – ad esempio, diagnosi o anamnesi familiare – del Lavoratore se non nella misura del mero giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni che il medico fissa come condizioni di lavoro.
In tale quadro, quindi, il medico non tratta i dati per conto del Datore di lavoro ma, in qualità di titolare del trattamento. Infatti, la disciplina della conservazione della documentazione sanitaria, volta ad assicurare la continuità della funzione del medico competente e la segregazione del contenuto della documentazione sanitaria rispetto al Datore di lavoro, prevede che alla cessazione dell’incarico del medico competente, la documentazione sanitaria in suo possesso deve essere consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con salvaguardia del segreto professionale, non potendo il Datore di lavoro avere conoscenza del contenuto di tale documentazione.
La normativa, poi, prevede specifici obblighi di comunicazione del medico competente in favore di altri soggetti istituzionali che perseguono finalità di sanità pubblica e prevenzione come, ad esempio, la trasmissione alle ASL competenti per territorio dei dati inerenti l’attività di sorveglianza sanitaria svolta in Azienda. Va, inoltre, precisato che nonostante l’attività finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione specifica del Lavoratore risulti obbligatoria e i relativi costi sono posti a carico del Datore di lavoro, la stessa attività deve essere svolta per il solo tramite del medico competente. Infine, l’autonoma sfera di competenza del medico competente rispetto al Datore di lavoro si evince anche dal fatto che avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso (entro 30 giorni dall’emissione del giudizio) all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.