Il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto che le Dipendenti del settore privato e pubblico, colpite da atti di violenza di genere, possono usufruire di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere percorsi di recupero certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza o dai “Centri antiviolenza” o, ancora, “Case rifugio”.
La circolare dell’INPS n. 65, emanata il 15 aprile 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti relativi all’ambito di applicazione, alle modalità di fruizione e all’indennizzo economico spettante.
In sintesi, le Lavoratrici dipendenti, colpite da atti di violenza, possono richiedere un periodo di congedo retribuito di durata massima pari a 90 giorni a condizione che siano titolari di rapporto di lavoro con obbligo della prestazione dell’attività lavorativa e che siano state inserite nei percorsi di recupero certificati.
Il suddetto congedo può essere fruito su base oraria (minimo metà delle ore rispetto all’intero orario di lavoro giornaliero) o a giornate intere. Il congedo può essere fruito entro l’arco temporale di 3 anni dalla data d’inizio del percorso di recupero certificato.
L’indennità spettante, in caso di fruizione del predetto congedo, è pari al 100% dell’ultima retribuzione (sono considerate sole le voci di stipendio fisse e continuative) ed è previsto il riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa.
Per fruire del congedo, la Lavoratrice è tenuta a preavvisare il proprio Datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo (salvo casi di oggettiva impossibilità), indicando anche l’inizio e la fine del periodo di congedo ed a consegnare allo stesso Datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
La Lavoratrice è tenuta, altresì, a presentare relativa domanda alla Struttura territoriale dell’INPS, di norma prima dell’inizio del congedo e in ogni caso entro lo stesso giorno d’inizio dell’astensione dal lavoro.