I giorni di permesso riconosciuti come festività soppresse nell’anno 2012, in quanto non coincidenti con giorni festivi o non lavorativi, sono quattro (tre per il Comune di Roma in quanto uno corrispondente con la Festa Patronale) e precisamente:
– 19 marzo – San Giuseppe
– 17 maggio – Ascensione
– 7 giugno – Corpus Domini
– 29 giugno – SS. Apostoli Pietro e Paolo (già festivo per la piazza di Roma).
I permessi di cui sopra spettano solo nel caso in cui il Lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (si perdono, ad esempio, se coincidono con aspettative o permessi non retribuiti) e sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. L’eventuale richiesta di fruizione va effettuata con congruo preavviso, al momento della predisposizione dei turni di ferie.
La retribuzione corrispondente ai permessi per festività soppresse, non godute nell’anno di competenza, pari a 1/360 della retribuzione annua, verrà liquidata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.