Con la circolare del 29 febbraio 2016, n. 44, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce istruzioni e chiarimenti concernenti l’abrogazione del regime di non cumulabilità tra il riscatto del corso legale di laurea e quello dei periodi corrispondenti al congedo parentale usufruito prima e/o dopo l’inizio del rapport o di lavoro. La predetta incumulabilità in precedenza era stata prevista dall’art.14 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n.503.
Con la Legge di stabilità 2016 (Legge del 28 dicembre 2015, n. 208) è stato abrogato il regime di alternatività/incumulabilità e pertanto dal 1° gennaio 2016 in poi si ha la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche in modo cumulativo.
Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016 e quindi le istanze di riscatto presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Il vecchio regime di non cumulabilità e alternatività continua invece ad essere vigente per le domande di riscatto presentate in data antecedente al 1° gennaio 2016 che, quindi, saranno assoggettate alla normativa e alle disposizioni amministrative sull’incumulabilità in vigore all’epoca.