La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 31204, pronunciata il 2 novembre 2021, chiarisce un importante aspetto relativo ai casi di liceità della registrazione della conversazione – effettuata dal Lavoratore – con il proprio superiore gerarchico.
Infatti, la Suprema Corte ha sentenziato la legittimità del fatto che il Lavoratore registri i colloqui sul luogo di lavoro per tutelare i propri diritti. In tal caso, si può prescindere dall’acquisizione dell’esplicito consenso degli interessati quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un proprio diritto.
La Corte di Cassazione ha, quindi, definitivamente confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato dall’azienda al Lavoratore per aver rifiutato di partecipare a un corso obbligatorio di formazione e per aver violato il diritto alla riservatezza dei colleghi, registrando una conversazione in presenza senza il loro consenso.
Con specifico riferimento alla registrazione di conversazioni tra presenti avvenute all’insaputa dei conversanti – ha precisato la Suprema Corte – essa configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che può legittimare il provvedimento disciplinare del licenziamento.
Tuttavial’art. 24 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia ritenuto necessario per far valere un diritto del Lavoratore, a condizione che gli stessi dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Pertanto l’utilizzo, a fini difensivi, delle registrazioni di colloqui sul luogo di lavoro, tra il Lavoratore dipendente e i suoi colleghi, non necessita del consenso dei presenti. Tanto in virtù dell’esigenza di bilanciare il principio della riservatezza con la tutela giurisdizionale del diritto. Conseguentemente è da ritenersi legittima la condotta del Lavoratore che abbia effettuato le registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova da proporre in sede giudiziale.