L’INPS con il Messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021 ha fornito, tra l’altro, alcune importanti precisazioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studi, effettuati prima dell’ingresso nel mondo del lavoro, al fine di integrare il requisito dell’anzianità contributiva utile al riconoscimento della pensione.
Il Decreto Legge n. 4/2019, e la successiva conversione in Legge, ha previsto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario nel sistema contributivo.
L’INPS ha precisato, a seguito di numerosi quesiti ricevuti, che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. “pace contributiva” è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021) e che l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al comma 5-quater dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
Ricordiamo che la c.d. “pace contributiva” – da non confondere, quindi, con il riscatto agevolato dei periodi dei corsi di laurea – è una misura (introdotta anch’essa con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4/2019) che permette il recupero di “vuoti” contributivi relativi a periodi (a partire dal 1 gennaio 1996) non coperti da obbligo di contribuzione e si rivolge alle Lavoratrici e ai Lavoratori privi di anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995. Possono fruire della c.d. “pace contributiva” i soggetti che non sono titolari di pensione diretta e il periodo massimo riscattabile (anche non continuativo) è di 5 anni.