La Giurisprudenza e i Collegi di Conciliazione ed Arbitrato, in più occasioni, hanno evidenziato l’importanza di alcuni elementi che intervengono nel processo di formazione dell’eventuale provvedimento disciplinare che il Datore di Lavoro può irrogare al Lavoratore. Tali elementi sono posti alla base del principio garantista (Legge n. 300/1970) che impone al Datore di Lavoro l’onere di contestare, preventivamente e per iscritto, a pena di nullità, l’addebito e di sentire poi il Lavoratore esprimere le tesi a propria difesa.
Uno di questi elementi è certamente la tempestività con cui la contestazione dell’addebito deve essere comunicata, da parte del Datore di Lavoro, al Lavoratore.
Innanzitutto, la tempestività della contestazione va correlata al momento in cui l’imprenditore individua la mancanza disciplinare. In alcuni casi la contestazione può essere mossa in tempi anche lontani rispetto a quelli in cui è avvenuto il comportamento oggetto di possibile sanzione disciplinare. Quello che viene considerato rilevante è che la contestazione sia tempestiva allorquando venga accertato l’addebito, non essendo una valida scusante, ad esempio, che i diretti superiori gerarchici del Lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all’infrazione commessa (Sentenza Cassazione del 10 agosto 2004, n. 15467).
Ancora, bisogna tenere in debita considerazione anche il tempo occorrente al Datore di Lavoro per collegare tra loro eventuali inadempienze e per eseguire le valutazioni del caso al fine di inquadrare il comportamento del Lavoratore (Sentenze Cassazione del 19 febbraio 1988, n. 1762 e del 7 dicembre 1989, n. 5423).
II concetto di tempestività se da un lato garantisce il corretto esercizio del diritto di difesa, dall’altro, assolve ad una specifica funzione che si giustifica con la celerità della procedura: la sanzione ha una propria validità se irrogata in tempi brevi e perde valore (ed è contro lo spirito della norma) se adottata in tempi lunghi.
Il requisito della tempestività nella contestazione di fatti disciplinarmente rilevanti va, quindi, inteso in senso relativo ma è indubbio che la sanzione irrogata con grave e ingiustificato ritardo tradisce del tutto la propria natura e funzione e fa sorgere il legittimo sospetto di un abuso di quella posizione di supremazia che il Legislatore ha inteso riconoscere al Datore di lavoro ma nel rispetto dei rigorosissimi limiti fissati dallo Statuto dei Lavoratori (Legge del 20 maggio 1970 n. 300).