Con la Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c. d. Legge Pinto), il Legislatore ‐ dopo varie resistenze e sotto il rischio di sanzioni della Comunità europea ‐ è stato, di fatto, costretto a recepire il dettame dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali che prevede l’obbligo per gli Stati aderenti di garantire un processo equo e una durata ragionevole dello stesso.