Nel valutare l’adeguatezza del licenziamento per irregolarità operative si deve tener conto, tra l’altro, del sovraccarico da lavoro e dell’intento di smplificare l’attività.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5006 del 28/2/2013, ha fornito importanti precisazioni in tema di valutazione dell’adeguatezza della massima sanzione disciplinare irrogata dal Datore di Lavoro al proprio Dipendente.
Nel caso preso in esame, un Dipendente di Banca era stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi poi con il licenziamento per giusta causa, avente ad oggetto la contestazione di addebiti per l’esecuzione di una serie di operazioni consistenti nell’apposizione di firme di clienti non conformi agli specimen, nella vendita disposta da un cliente su titoli di proprietà di altri clienti e nell’aver fatto apporre su ordini di acquisto firme di clienti del tutto diverse dagli ordinanti.