Il lavoratore, nel chiedere al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo (frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo).
Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo al dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile e verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
Il lavoratore potrà verificare tali dati mediante la copia dell’attestato e del certificato rilasciato dal medico in forma cartacea o mediante i documenti in pdf trasmessi dallo stesso alla casella di posta elettronica del lavoratore.
In alternativa, in caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.