L’INPS, con il messaggio n. 1752, ha precisato che il congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo in questione può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio (anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave). Per i periodi di congedo fruiti spetta una indennità corrispondente al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda relativa al suddetto congedo per l’anno 2021 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’INPS, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato.
Si ricorda, inoltre, che il comma 4 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e sino al 12 marzo 2021. Possono, altresì, essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e sino al 28 aprile 2021, giorno antecedente l’attivazione, da parte dell’INPS, della relativa procedura telematica utile a richiedere la fruizione dei congedi in parola.
Per richiedere la predetta conversione, il genitore deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori”, mediante l’apposita procedura telematica, avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.