La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 4894 del 4 marzo 2014, confermando il giudizio della Corte di Appello di Milano, ha dichiarato la legittimità del licenziamento di un dipendente (quadro direttivo) che fruiva dei tre giorni di permesso mensili per l’assistenza al familiare disabile, in quanto lo stesso utilizzava i permessi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni. Nello specifico, il dipendente di cui trattasi approfittava dei tre giorni di permessi di cui alla legge 104/92 per effettuare viaggi di vacanza con amici.