Il medico che presta la prima assistenza “qualificata” al Lavoratore è obbligato a denunciare l’infortunio o la malattia (entro le 48 ore successive alla visita) all’Istituto pubblico assicuratore.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151 del 14/9/2015 (recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità) vengono introdotte diverse novità in materia di certificazione sanitaria in ambito lavorativo.
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al Ministero della Salute, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero, in data 17/3/2016, ha emanato apposita circolare al fine di fornire una corretta e univoca interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 151/2015, che all’articolo 21, comma 5 recita: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
In sintesi, la predetta circolare precisa che: “il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. E’ da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come prima assistenza, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. Ne consegue che l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico.”
Pertanto – precisa il Ministero della Salute – “per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione risulta infatti sufficiente la disponibilità della connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza.”
Conclude il Ministero della Salute: “che limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.