Dal mese di luglio 2020 il cosiddetto “Bonus Renzi” viene sostituito da una nuova misura economica denominata “trattamento integrativo della retribuzione” che consentirà ai Lavoratori dipendenti, con redditi annui al di sotto dei 40.000,00 euro, di poter beneficiare di un aumento in busta paga, in base al proprio reddito, sino a 100,00 euro mensili.
Sostanzialmente, si tratta di un primo passo verso la tanto auspicata riforma fiscale della tassazione dei redditi da lavoro finalizzata alla riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale”.
Per effetto dell’applicazione della misura in questione, i redditi annui – a partire da 8.174,00 euro e al di sotto dei 40.000,00 euro complessivi – potranno beneficiare di un aumento mensile in busta paga sino a 100,00 euro (esempio: reddito sino a 28.000,00 euro aumento di 100,00 euro; reddito di 34.000,00 aumento di 82,90 euro; reddito di 38,000,00 euro aumento di 32,00 euro.).
Fino alla soglia di 28.000,00 euro di reddito annuo, l’integrazione della retribuzione verrà percepita direttamente in busta paga (in pratica il cosiddetto “Bonus Renzi” aumenterà di 20,00 euro mensili). Oltre la predetta soglia di reddito, il “trattamento integrativo della retribuzione”, solo per l’anno in corso (salvo proroghe negli anni a venire), si trasforma in detrazione di imposta che si azzera al limite dei 40.000,00 euro.
Si ricorda che per “reddito” si intende la rendita complessiva dell’interessato, al netto di quella derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per quanto riguarda la modalità di erogazione, sarà il Datore di lavoro a riconoscere la somma spettante al proprio Dipendente in busta paga. La somma percepita a titolo d’integrazione della retribuzione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef e sarà esente da contribuzione Inps.
In caso di perdita dei requisiti utili al percepimento dell’integrazione in questione è prevista la restituzione delle somme (la restituzione dell’importo, se superiore a 60,00 euro, avverrà in otto rate di pari importo).
Oltre ai lavoratori dipendenti, la misura si applicherà anche a: soci di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di stage e borse di studio, sacerdoti, lavoratori socialmente utili, percettori di indennità di mobilità, cassa integrazione e NASPI e lavoratori in esodo. Restano esclusi i pensionati.