Il Decreto n. 83486 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28 luglio 2014, regolamenta la cumulabilità tra l’assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà del settore Credito e i redditi da lavoro dipendente e autonomo percepiti dal Lavoratore in esodo.
Ricordiamo, in primis, che il Lavoratore in esodo e percettore dell’assegno straordinario in questione, non può svolgere attività lavorativa in regime di concorrenza con l’ex Datore di lavoro, pena la sospensione dell’erogazione dell’assegno. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa, il beneficiario dell’assegno straordinario deve comunicare all’ex Datore di Lavoro e al Fondo di Solidarietà per il tramite dell’INPS i dati relativi al nuovo Datore di Lavoro, al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa e ai redditi percepiti.
Vediamo ora le regole per il calcolo della cumulabilità tra assegno straordinario e reddito da lavoro dipendente e autonomo.
Il limite massimo di cumulabilità dell’assegno straordinario per lo svolgimento di lavoro dipendente è rappresentato dall’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno. Se la somma tra il reddito percepito mensilmente e l’importo dell’assegno straordinario supera l’importo dell’ultima retribuzione, lo stesso assegno viene ridotto in misura corrispondente all’eccedenza.
ESEMPIO: ultima retribuzione mensile lorda ragguagliata ad anno percepita all’atto dell’esodo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità) = € 3.200,00; importo mensile lordo dell’assegno straordinario ragguagliato ad anno (comprensivo della tredicesima mensilità) = € 2.058,00. € 3.200,00 – 2.058,00 = € 1.142,00 limite di cumulo del reddito da lavoro dipendente mensile. Se il reddito supera tale limite, la parte eccedente va trattenuta dall’assegno straordinario.
Il limite massimo di cumulabilità dell’assegno per lo svolgimento di lavoro autonomo è individuato nel trattamento minimo di pensione nell’anno di riferimento dei redditi + il 50% dell’importo dell’assegno straordinario eccedente il predetto trattamento minimo di pensione.
ESEMPIO: importo mensile lordo dell’assegno straordinario € 2.000,00; reddito da lavoro autonomo prodotto da gennaio 2023 a maggio 2023 € 10.000,00; trattamento minimo di pensione per l’anno 2023 € 563,74. € 563,74 + 50% della differenza tra € 2.000,00 e € 563,74 = € 1.281,87 quota di assegno cumulabile, di conseguenza la quota non cumulabile risulta essere di € 718,13.
L’importo mensile da trattenere sull’assegno straordinario sarà il valore minore tra la quota di assegno non cumulabile € 718,13 e il reddito mensile di lavoro autonomo (€ 10.000,00 / 5 mesi) pari a € 2.000,00. In tal caso la trattenuta sull’assegno straordinario sarà di € 718,13 (valore minore tra i due) per 5 mensilità.