Per l’anno 2022 le imprese private potranno erogare al proprio Personale dipendente buoni benzina, che non concorreranno a formare la base imponibile di reddito ai fini fiscali, nel limite massimo annuo di euro 200,00.
Il valore dei 200,00 euro è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR. Infatti, il Decreto Legge n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina”) ha previsto all’art. 2 che i buoni benzina non devono essere cumulati con il limite di esenzione di euro 258,23 annui, previsto dal TUIR per l’erogazione di beni e servizi.
L’erogazione dei suddetti buoni non concorre, dunque, alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Inoltre, i buoni benzina, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno, altresì, a formare reddito anche ai fini contributivi.
E’ utile evidenziare che, al fine di usufruire della suddetta esenzione fiscale, l’erogazione – da parte del Datore di lavoro – dei buoni benzina deve avvenire distintamente in busta paga, rispetto al percepimento di eventuali altri fringe benefit per cui è previsto il limite d’esenzione annuo sino a 258,23 euro.
Infine, si precisa che i buoni benzina vanno corrisposti esclusivamente al Personale dipendente (sono esclusi, quindi, co.co.co., stagisti, amministratori, ecc.).