In considerazione degli ultimi orientamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di fruizione, in presenza di lavoro part-time, dei giorni di permesso di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, l’INPS con la circolare n. 45 del 19/3/2021 ha precisato il meccanismo di riproporzionamento utile a determinare gli stessi permessi spettanti.
In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite in precedenza dall’INPS e pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in quanto la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con prestazione di lavoro fino al 50% del numero delle giornate lavorative rispetto all’articolazione ordinaria, è confermata la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile, per come segue:
– orario medio settimanale teoricamente eseguibile dalla/dal Lavoratrice/Lavoratore part-time
– orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
Il risultato del rapporto di cui sopra andrà moltiplicato per 3 (giorni di permesso teorici) e il risultato finale andrà poi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Esempio 1 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula di cui sopra, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3 = 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 g. di permesso mensile.
Esempio 2 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso Azienda che applica un orario di lavoro settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la predetta formula il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3 = 1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 gg. di permesso mensili.
L’INPS ha inoltre precisato che il riproporzionamento va effettuato solo nei casi di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Infine, per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time, con percentuale a partire dal 51% della complessiva prestazione lavorativa a tempo pieno, verranno sempre riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Sui nostri siti, è possibile consultare il testo integrale della circolare INPS n.45 del 19 Marzo 2021.