L’INPS eroga l’assegno per il nucleo familiare in favore dei Lavoratori dipendenti, Lavoratori dipendenti agricoli, Lavoratori domestici e somministrati, Lavoratori iscritti alla “Gestione Separata”; Lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite. Eroga, inoltre, l’assegno a titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; a titolari di prestazioni previdenziali; ai Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pensionamento, durante il quale sussistono i requisiti per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita del figlio) ed è calcolato con riferimento alla tipologia del nucleo familiare (numero familiari e reddito complessivo del nucleo). L’assegno spetta nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare è composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’importo dell’assegno spettante è comunicato annualmente dall’INPS mediante la pubblicazione di tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno e sino al 30 giugno dell’anno successivo.
La cessazione del diritto alla corresponsione dell’assegno avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni previste vengono a mancare (ad esempio, conseguimento della maggiore età da parte del figlio o separazione legale dal coniuge).
Nel caso in cui la domanda venga presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettano per un periodo antecedente per un massimo di cinque anni.
La domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare dei dipendenti del settore privato deve essere presentata direttamente all’INPS in modalità telematica attraverso il servizio online dell’Istituto di previdenza o tramite i servizi telematici offerti dagli Enti di patronato.