Con l’approvazione della Legge 10 marzo 2023 n. 23, Legge di conversione del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023 (decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti), sono state apportate modifiche anche nell’articolo dello stesso Decreto Legge che disciplina i buoni carburante erogati dalle Aziende ai propri dipendenti.
Facciamo, dunque, seguito al precedente numero de IL PUNTO SU del 20 febbraio 2023 – dove avevamo trattato lo stesso argomento dei buoni carburante sulla scorta delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023 – per evidenziare le modifiche, nel frattempo, intervenute a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti in sede di conversione in Legge del Decreto in questione.
Le modifiche legislative intervenute, con l’entrata in vigore della Legge 23/2023, hanno previsto che il valore dei buoni carburante sino a 200,00 euro annui, erogati nel corso del 2023, andrà considerato per l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nessuna modifica è stata apportata al Decreto Legge n. 5/2023 nella parte che prevede la totale esenzione fiscale.
Pertanto, sul valore sino a 200,00 euro dei predetti buoni andrà versata la contribuzione previdenziale a carico sia del Datore di lavoro che del Dipendente.
Inoltre, precisiamo che restano in regime di totale detassazione e decontribuzione i buoni carburante erogati entro il limite massimo di esenzione (258,23 euro annui) di beni e servizi ceduti, nell’anno 2023, dai Datori di lavoro ai propri Dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR (fringe benefit).
L’aggiuntiva erogazione di buoni carburante oltre il limite dei 258,23 euro e sino al valore di 200,00 euro annui beneficeranno della sola esenzione fiscale.
Infine, ricordiamo che la predetta agevolazione fiscale – che rientra tra le misure adottate dal Governo per il contenimento dei prezzi dei carburanti – è riconosciuta ai Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito.