L’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione della Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) che altro non è che l’erogazione – in modo frazionato con periodicità non superiore a 3 mesi – del capitale accumulato sulle forme pensionistiche complementari. Ricordiamo che la RITA è un istituto che risponde alla necessità di sostentamento del Lavoratore nel periodo che intercorre tra la cessazione dell’attività lavorativa e la decorrenza della pensione di vecchiaia.
I requisiti per l’accesso alla RITA sono: cessazione dell’attività lavorativa e maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi; maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla stessa RITA, di una anzianità contributiva di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza.
E’ possibile l’accesso alla RITA anche ai Lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi (in questo caso non devono necessariamente aver maturato i 20 anni di anzianità contributiva) e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
Con riferimento al regime fiscale delle prestazioni a titolo di RITA, le somme erogate sono soggette ad aliquota del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di contribuzione al fondo pensione complementare (ciò per effetto della possibile riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione complementare, con un limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali). A tal proposito va anche precisato che, in caso di iscrizione alla forma di previdenza complementare in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
La misura dell’aliquota fiscale applicabile, in base a quanto previsto dalle vigenti norme, non può cristallizzarsi al momento dell’accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo pensione complementare, anche nel momento in cui è in corso l’erogazione della stessa RITA (per il periodo che intercorre tra l’accettazione della RITA e la chiusura definitiva della posizione previdenziale con la liquidazione di tutto il capitale).
In caso di erogazione di anticipazione antecedente alla RITA, il conguaglio dell’imposta, assolta a titolo provvisorio all’atto dell’anticipazione stessa, sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione.