La legislazione vigente prevede un plafond di deducibilità fiscale pari ad euro 5.164,57, entro il quale i contributi versati ai Fondi Pensione sono esclusi dalla base imponibile.
Ai fini del computo del suddetto limite si deve tener conto di tutti i contributi a carico dell’iscritto (contributi versati a seguito di accordi sindacali e contributi volontari) e dell’azienda che vengono versati al Fondo Pensione ad eccezione del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Le quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari, di cui al Decreto Legislativo n. 252/2005, non subiscono alcuna tassazione all’atto del prelievo in capo al Datore di lavoro per il trasferimento al Fondo Pensione.
L’iscritto al Fondo entro il 31 dicembre di ogni anno, in base a quanto disposto dalla normativa in essere, deve comunicare, al proprio Fondo pensione, l’importo dei contributi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (in pratica devono essere comunicati al Fondo Pensione i versamenti eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57). Tanto, in quanto i predetti contributi, in eccedenza al limite annuo di euro 5.164,57, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale da parte del Fondo Pensione (in pratica la comunicazione è utile ad evitare che i contributi versati al Fondo e non dedotti siano tassati nuovamente all’atto della liquidazione della prestazione finale da parte dello stesso Fondo Pensione).
ULTERIORE AGEVOLAZIONE SULLA DEDUCIBILITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
Per i Lavoratori di prima occupazione, assunti dal 1° gennaio 2007, è previsto – limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari – un più elevato limite di deduzione fiscale sino ad euro 7.746,86.
Inoltre, per facilitare la costituzione, da parte dei giovani neoassunti, di una posizione previdenziale, la normativa vigente consente a chi non utilizza per intero il plafond di deducibilità nei primi cinque anni, di poter usufruire della parte residua nei 20 anni successivi. In sostanza, nel caso in cui nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari i contributi versati siano stati inferiori al limite di deducibilità previsto, ad iniziare dal sesto anno (e per vent’anni) l’importo massimo annuale complessivamente deducibile può aumentare sino a euro 7.746,86, nel limite massimo della differenza tra 25.822,85 euro e l’importo dei contributi versati nei primi cinque anni dall’aderente al Fondo e comunque per un importo non superiore a euro 2.582,29 annui.