Con l’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197/2022) sono stati ridefiniti anche i termini della detassazione sui premi di produttività da erogare nell’anno in corso.
I premi di produttività riconosciuti ai Lavoratori dipendenti nell’anno 2023 beneficeranno della minore imposizione fiscale con l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali che passa dal 10%, dello scorso anno, al 5%.
La minore imposizione fiscale, come in passato, troverà applicazione sulle somme erogate ai Lavoratori dai Datori di lavoro privati, a titolo di premio di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione – prevista da accordi sindacali aziendali o territoriali – è condizionata agli incrementi degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui premi, è necessario il conseguimento, in un arco temporale ben definito, dell’incremento di almeno uno degli obiettivi predetti.
Le somme relative ai premi di risultato per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva agevolata devono essere necessariamente erogate in esecuzione della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il limite massimo dei premi ammessi all’agevolazione fiscale è fissato in 3.000,00 euro annui.
L’agevolazione spetta ai Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro non eccedente gli 80.000,00 euro annui (il limite di reddito va calcolato considerando unicamente il reddito soggetto a tassazione ordinaria, dalla determinazione del limite devono essere, quindi, esclusi gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata). L’anno da prendere a riferimento per il calcolo del reddito è l’anno precedente a quello di erogazione dei premi.
Nel 2023, pertanto, usufruiranno del beneficio fiscale in questione i Lavoratori dipendenti che per l’anno 2022 avranno dichiarato un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro.