In attuazione della Legge Delega n. 183 del 10/12/2014, come noto lo scorso 7 marzo 2015 è entrato in vigore anche il Decreto legislativo n. 23/2015 che detta le nuove norme in materia di tutela in caso di licenziamento illegittimo operato dal Datore di Lavoro.
Ricordiamo che le nuove disposizioni di Legge prevedono, d’ora in poi, che il Giudice solo in caso di licenziamento ritenuto discriminatorio a norma dell’art. 15 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni (o in caso di licenziamenti nulli, inefficaci perché intimati in forma orale, disciplinari ingiustificati per disabilità fisica o psichica del Lavoratore, anche ai sensi della Legge 68/1999 o nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui si dimostri in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al Lavoratore), può ordinare al Datore di Lavoro la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro.