Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità/paternità (Decreto Legislativo n. 151/2001) prevede il divieto di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (con l’alternativa di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro); b) ove il parto avvenga oltre la data presunta del parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 485, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha integrato le previsioni di cui al D.lgs. 151/2001, ora è possibile richiedere la fruizione dei 5 mesi di congedo (indennizzato) di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto. L’INPS, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha fornito le istruzioni per poter fruire di tale opzione.
Pertanto, in alternativa a quanto descritto in premessa, è ora possibile esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità (cinque mesi) dopo il parto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale modalità di fruizione del congedo non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La suddetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla Lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto oppure sino al parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
La documentazione sanitaria, recante il solo riferimento alla data presunta del parto e attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino alla già menzionata data, sarà ritenuta idonea a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente la data presunta del parto. Conseguentemente, l’inizio del congedo di maternità di cinque mesi decorrerà dalla data presunta del parto.
Ricordiamo, infine, che in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento della/del bambina/o al padre, quest’ultimo può astenersi dal lavoro per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla Lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima abbia optato per l’intero congedo di maternità di cinque mesi a decorrere dalla data del parto.