Il lavoratore dipendente che assiste un familiare disabile grave ai sensi della Legge 104/1992 (art.3, comma 3) ha diritto, a determinate condizioni a:
– 3 giorni di permesso retribuito al mese fruibili anche a ore;
– 2 anni di congedo straordinario retribuito, se convivente con l’assistito, fruibile anche a giornate.
Nei casi in cui l’assistito ai sensi della Legge 104/92 è residente in un Comune che si trova a più di 150 km di distanza da quello di residenza del dipendente che lo assiste, è possibile fruire dei permessi 104 presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver realmente speso il giorno o le ore richieste per supportare il familiare disabile grave. In questo caso, i documenti idonei ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, a titolo esemplificativo, sono: i biglietti di viaggio (autobus, treno, ecc.); le ricevute dei pedaggi autostradali; le certificazioni delle strutture sanitarie presso le quali il disabile è stato accompagnato in quella determinata giornata.
Tra le condizioni necessarie per poter richiedere il congedo straordinario 104 nel limite massimo di 2 anni, vi è la necessaria convivenza (stessa residenza) tra assistito e carigiver. Questa limitazione, in relazione al concetto di convivenza/residenza, è superabile con la “dimora temporanea” richiesta e ottenuta dal Comune nel quale si dovrà vivere temporaneamente (iscrizione nello Schedario della popolazione temporanea) per prestare assistenza al disabile. Allegando alla domanda la documentazione attestante la dimora temporanea, è possibile usufruire del congedo straordinario, anche quando assistito e carigiver risiedono in comuni diversi, ma per un tempo massimo pari alla durata massima della “dimora temporanea” (1 anno) sui 2 anni totali ai quali si ha diritto. Alla scadenza della dimora abituale, che può durare massimo 12 mesi, chi usufruisce del congedo straordinario avrà l’obbligo della convivenza intesa come residenza nello stesso Comune, palazzo e numero civico del disabile, condizione rispettata anche se disabile e carigiver abitano in due appartamenti diversi dello stesso stabile/numero civico.