Per l’anno 2022 il limite massimo di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit (valore di tutti i beni ceduti e dei servizi resi dal Datore di lavoro ai propri Dipendenti di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR), erogati in favore dei Lavoratori, torna al valore originario di 258,23 euro.
Ricordiamo che, negli ultimi due anni, il suddetto limite era stato innalzato, in via sperimentale, ad euro a 516,46 euro annui. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 n. 234/2022, l’esenzione in questione è stata riportata al suo limite originario annuo di euro 258,23.
E’ utile, altresì, ricordare che l’Agenzia delle Entrate, nel tempo, ha precisato che, in caso di supero del limite annuo previsto, l’intero importo (quindi, non solo la parte eccedente il limite annuo) concorrerà – nel periodo d’imposta – alla formazione del reddito imponibile (il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto, oltre il quale tutti i benefit fruiti vengono tassati).
Al fine di verificare il limite di esenzione di che trattasi, bisogna tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti alle Lavoratrici e ai Lavoratori (ad esempio, autovettura ad uso promiscuo) ma anche del controvalore delle somme erogate agli stessi dall’Azienda in modalità “welfare” e previste dalla contrattazione collettiva o dalle politiche di “welfare aziendali” (a solo titolo esemplificativo: buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping, buoni spesa per acquisti vari, buoni carburante e ricariche telefoniche).