Proroga al 28/02/2021 del termine ultimo per l’approvazione del bonus
Durante la fase di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del contagio COVID-19, la legislazione – che si è susseguita dal mese di marzo 2020 ad oggi – ha previsto, a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche e dei servizi educativi all’infanzia, alcune misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza dei figli minori.
Il “Bonus baby sitting” rientra tra le suddette misure di sostegno e prevede il riconoscimento di un bonus economico per i servizi (esclusi quelli prestati da familiari) di baby sitting, ricevuti nel periodo 5 marzo 2020 – 31 agosto 2020, nel limite massimo di Euro 1.200,00 per i Lavoratori del settore privato e per i Lavoratori autonomi e di 2.000,00 Euro per i Lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (accreditato), del settore sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza epidemiologica.
Il predetto bonus spetta ai genitori (anche affidatari) per figli di età non superiore a 12 anni, alla data del 5 marzo o senza limiti d’età in presenza di figli con handicap in situazione di gravità a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine a grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il bonus spetta anche in caso di “lavoro agile” da parte del genitore richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie, e congedo parentale.
Per i servizi di “baby sitting” resi dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020 (salvo successive proroghe), il bonus in questione è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.000,00 ai genitori di figli studenti delle classi seconda e terza media, residenti nei territori classificati “zona rossa”. Per il predetto periodo (9/11/2020-3/12/2020), il Bonus spetta solo nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non prevedeva lo svolgimento in “modalità agile” e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa) ovvero altro genitore disoccupato.
L’INPS, con il messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, ha comunicato che il termine di presentazione delle domande (precedentemente fissato per il 31/8/2020) è prorogato al 28 febbraio 2021, al pari delle domande di richiedenti residenti nelle cosiddette “zone rosse”.
La presentazione delle domande per l’ottenimento del “Bonus baby sitting” deve avvenire tramite registrazione sulla piattaforma INPS (“prestazioni occasionali”) presente sul portale www.inps.it e l’inserimento nel “libretto di famiglia” delle prestazioni di “baby sitting”, indicando i periodi durante i quali tale prestazione è stata resa.
E’ possibile accedere alla suddetta procedura: direttamente utilizzando le credenziali personali; avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale dell’INPS (anche in tal caso bisogna essere dotati delle credenziali personali); tramite Enti di patronato.
Scarica la circolare INPS n.44 del 24/03/2020
Scarica la circolare INPS n.73 del 17/06/2020