Nei casi di richiesta da parte del lavoratore, l’azienda deve procedere al trasferimento, presso altro fondo pensione, della posizione previdenziale anche nei casi di fondi a capitalizzazione collettiva a ripartizione e/o con prestazione definita.
Con la recente Sentenza della Corte di Cassazione, riunita a sezioni congiunte, è stato chiarito che la portabilità della posizione previdenziale, dettata dall’art. 10 del Decreto Legislativo n.124/1993, si applica anche ai Fondi Pensione preesistenti all’entrata in vigore della Legge Delega del 15 novembre 1992 quali che siano le loro caratteristiche, quindi anche ai fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e con prestazione definita.