Per l’anno 2016, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) viene riproposta la detassazione sui premi di produttività nel settore privato.
Più specificatamente, per l’anno in corso viene prevista, per l’erogazione dei premi di produttività, un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
I requisiti necessari per beneficiare della predetta tassazione agevolata sono:
-imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno 2015 pari ad un massimo di Euro 2.000,00 (innalzabile ad Euro 2.500,00 per le Aziende che coinvolgono pariteticamente i Lavoratori nell’organizzazione del lavoro)
-limite di reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2015 non superiore ad Euro 50.000,00.
L’agevolazione fiscale in questione trova applicazione nel solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente e le somme e i valori assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10% devono essere erogati a seguito di accordi sindacali nazionali, aziendali o territoriali.
Uno specifico Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di prossima emanazione, definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.