NEL 2021 SPETTANO 10 GIORNI DI CONGEDO
Con l’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge n. 178/2020), i congedi di paternità per il Lavoratore dipendente del settore privato, a seguito di nascita del figlio ricompresa nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, spettano nella misura di dieci giorni (nell’anno 2020 i giorni spettanti erano sette). Tali congedi sono obbligatori ed interamente retribuiti e spettano anche nel caso di morte perinatale.
Inoltre, è data facoltà al papà Lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno a condizione che la madre rinunci ad un giorno nel periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.
I predetti congedi possono essere richiesti sino al 5° mese dalla nascita del figlio ovvero dall’affidamento/adozione e la loro fruizione può avvenire sia durante il periodo di congedo di maternità della madre lavoratrice sia successivamente allo stesso.
La fruizione dei dieci giorni congedo di paternità può avvenire anche in via non continuativa.
Il papà Lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS equivalente al 100% della retribuzione.
Il Lavoratore dipendente deve comunicare al proprio Datore di lavoro le giornate di congedo almeno 15 giorni prima dell’inizio della loro fruizione. Se richiesto in concomitanza con l’evento della nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
L’Italia, con l’intervento legislativo in questione, ha recepito, quindi, la Direttiva Europea n.1158/2019 che prevede l’applicazione, in tutti i Paesi facenti parte dell’UE, del diritto del Lavoratore padre ad usufruire di almeno 10 giorni di congedo retribuito in occasione della nascita del figlio.