Alla luce delle intervenute novità in materia di visita medica di controllo (Decreto Ministeriale n. 2016/17 ‐ cosiddetto Decreto Madia), riteniamo utile ricordare cosa prevede la normativa in essere in tema di reperibilità del Lavoratore dipendente del settore privato a seguito di assenza dal lavoro per malattia.
Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte sin dal primo giorno indicato sul certificato medico di malattia e possono essere svolte anche sabato, domenica e durante tutti i giorni festivi (ad esempio: Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.).
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le cosiddette fasce di reperibilità per il Lavoratore dipendente assente per malattia dal posto di lavoro che deve essere reperibile per eventuali controlli da parte del medico dell’INPS tutti i giorni, presso il proprio domicilio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00.
Ricordiamo che il Lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso di:
1) svolgimento di visite mediche ed accertamenti specialistici urgenti che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli ricompresi nelle fasce orarie di reperibilità.
2) sopraggiunti gravi motivi personali o familiari o cause derivanti da forza maggiore.
Al fine di poter giustificare l’assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge, l’assenza per i motivi sopra descritti deve quindi essere sempre adeguatamente documentata. A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare, il Lavoratore è tenuto a presentarsi presso l’ASL o l’INPS (secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare) per effettuare la visita medica ambulatoriale finalizzata all’accertamento dell’effettiva incapacità lavorativa.