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In particolare la FNOMCeO ha prospettato, quale possibile lettura della disposizione in parola, che:
“l’art 21, stabilendo che il primo medico che assista una vittima di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, sia obbligato ad effettuare l’invio telematico della relativa certificazione, che diventa
equivalente ad una denuncia di infortunio”, ponga problemi di carattere tecnico e pratico, “quali la
necessità di accreditamento per tutti gli iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l’invio delle
certificazioni, e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non
per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell’eventualità di un possibile
evento di soccorso”.
Al riguardo appare pertanto necessario fornire alcuni chiarimenti, al fine di assicurare una corretta
ed univoca lettura delle predette disposizioni.
Preliminarmente va precisato che il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella
disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni
di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto
vittima di infortunio.
E’ da ritenere infatti che il riferimento a “ qualunque medico” è necessariamente da circoscrivere
alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come
“prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure
organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.
Ne consegue che l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice
organizzativa strutturata , non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di
apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico.
Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione,
risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell’orario di prestazione dell’attività
professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura
ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere
una prima assistenza.
Limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e
della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di
appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale
termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto
dalla lettera r) dell’art. 18 del D.l.gs 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo
alla prestazione effettuata.
Il Direttore Generale
*f.to Dott. Raniero Guerra
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/199
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