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1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in
cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o
sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per maggior chiarezza si allegano le disposizioni normative relative ai gradi di parentela ed
affinità (allegato n.1).
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO
STRAORDINARIO
Con riferimento ai requisiti di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di
“convivenza”, si conferma il contenuto dei paragrafi 3 e 6 della citata circolare n. 32 del
6/03/2012 che di seguito si riporta.
Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza
naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve
ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio,
separazione legale o abbandono.
Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di
legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto
quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del
Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di
cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Infine si ribadisce che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione
da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la
residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora
abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
4. MODULISTICA
Come è noto, la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali: