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Per quanto concerne sia le istanze presentate prima del 24.11.2010 e non
ancora istruite sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base
delle previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove
disposizioni,
le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei
soggetti disabili in situazione di gravità
nonchè
quelle presentate da più
familiari
(a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso
soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Nel primo caso
, sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili
a verificare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 2 della
presente circolare.
Nel secondo caso
, poiché i permessi
potranno essere fruiti esclusivamente
da un solo lavoratore, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le
informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario
dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92.
Il Direttore Generale
Nori