Pagina 950 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Riteniamo utile fornire ai Colleghi un vademecum relativo alla fruizione dei congedi
straordinari “retribuiti”, ai sensi della Legge 104/1992, per l’assistenza a familiari disabili.
Possono fruire del congedo straordinario,
per la durata massima di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa
, i Lavoratori dipendenti
secondo il seguente ordine di priorità:
?
il coniuge
convivente
della persona disabile in situazione di gravità;
?
il padre o la madre
, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
?
uno dei figli
conviventi
della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i
genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
?
uno dei fratelli o sorelle
conviventi
della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,
entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
?
un parente/affine entro il terzo grado
convivente
della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge
convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti.
È necessario il requisito della
“convivenza”
qualora a richiedere il congedo siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli/sorelle o i
parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave. Per “convivenza” si deve fare riferimento alla residenza, luogo in cui la persona
ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile. Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione
sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile (identico numero civico), ma non anche nello stesso appartamento.
Ai fini della sussistenza del diritto ad usufruire dei congedi, deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti
:
?
essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni previdenziali
presso l’Inps;
?
la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art.
3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL;
?
mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) del familiare in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a
tempo pieno
s’intende quello, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano
assistenza sanitaria in via continuativa. Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono l’interruzione
del ricovero a tempo pieno, per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita
per effettuare visite e terapie appositamente certificate; il ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in
stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; il ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in
situazione di gravità per il quale risulta documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore
o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.